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Disturbi Specifici dell'apprendimento

  • Immagine del redattore: Admin
    Admin
  • 9 giu 2021
  • Tempo di lettura: 2 min

Ormai da anni in Italia si parla di Disturbi Specifici di Apprendimento, ma solo recentemente la problematica è stata affrontata nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, soprattutto dopo l’approvazione della Legge n. 170 dell’8.10.2010, che ha sancito il ruolo determinante degli insegnanti in merito al riconoscimento e al trattamento di tali disturbi nella prassi scolastica quotidiana.


Che cosa sono i DSA? DSA è l’acronimo di Disturbi Specifici di Apprendimento; in essi sono comprese la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia. Questi disturbi possono presentarsi isolati, ma più spesso coesistono. Vengono definiti “specifici” perché interessano uno specifico dominio di abilità in modo significativo ma circoscritto, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale, in soggetti con QI (Quoziente Intellettivo) uguale o superiore alla media. Il criterio principale, necessario per poter formulare la diagnosi di DSA, è quello della “discrepanza” tra le abilità nel dominio specifico interessato – deficitarie in relazione alle attese per età o classe frequentata – e l’intelligenza generale – adeguata per l’età cronologica.

Definita l’importanza del criterio citato nella diagnosi di DSA, è necessario tenere in debito conto sul piano diagnostico l’utilizzo di test standardizzati, atti a misurare sia l’intelligenza generale sia l’abilità specifica, nonché l’esclusione di altre condizioni oggettive, come menomazioni sensoriali e neurologiche gravi, disturbi significativi della sfera emotiva e situazioni di svantaggio socio-culturale. Per quanto attiene alle situazioni etnico-culturali particolari, determinatesi per immigrazione o adozione, sono da considerare i rischi di falsi positivi e di falsi negativi: i primi con diagnosi di DSA da ascrivere alla loro condizione etnico-culturale, i secondi non diagnosticati in virtù della medesima condizione.

La Consensus Conference di Milano del 26 gennaio 2007 ha definito concettualmente, operativamente e applicativamente il criterio della discrepanza, cioè, in sintesi:

• l’abilità specifica deve risultare inferiore a -2ds (- 2 deviazioni standard) rispetto ai valori normativi previsti per l’età o la scolarità di riferimento,

• il livello intellettivo deve essere nei limiti di norma rispetto ai valori medi attesi per l’età, vale a dire un QI almeno equivalente a 85. Con un QI inferiore a 85 siamo nell’ambito del disturbo aspecifico di apprendimento e, con valori inferiori a 70, in quello del ritardo mentale. È opportuno ricordare ancora una volta, invece, che l’intelligenza del dislessico è sempre pari o superiore ai valori medi, seppur accompagnata da cadute più o meno significative in specifici ambiti.


Dott.ssa Flavia Di Caro

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